venerdì 3 luglio 2009

Danno non Patrimoniale in seguito a Demansionamento

L’art. 2103 c.c. tutela il lavoratore e in particolare sancisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alla mansioni per le quali è stato assunto….”.
Il declassamento di categoria e/o retributivo rappresenta una lesione economica e personale, minando la dignità del prestatore di lavoro.
In caso di demansionamento e dequalificazione professionale, la lesione provocata al lavoratore è potenzialmente produttiva di danni patrimoniali, ma anche, ove dimostrato, di danni non patrimoniali, negli asoetti morali, biologici ed esistenziali.

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