sabato 27 giugno 2009

Mobbing Lavorativo

Per “mobbing” si intende non una patologia, ma una forma di terrore psicologico messa in atto nell’ambiente di lavoro mediante una serie di comportamenti aggressivi e vessatori deliberatamente voluti, ripetuti nel tempo, da parte del datore di lavoro, superiori o colleghi nei confronti di una vittima designata.
La persona oggetto di mobbing viene messa in una posizione di debolezza e aggredita in modo più o meno diretto, da una o più persone per un lungo periodo con lo scopo e/o la conseguenza della sua estromissione dal mondo del lavoro.
Le condotte mobbizzanti riguardano strategie comportamentali che impediscono alla vittima di esprimersi, la isolano, distruggono la sua reputazione agli occhi dei colleghi, la discreditano nel suo lavoro, ne compromettono la salute affidandogli incarichi gravosi, stressanti o pericolosi.
La vittima di mobbing perde gradatamente la stima professionale di sé e la motivazione al lavoro nel contesto socio-ambientale di riferimento. Le azioni di mobbing possono provocare alterazioni riguardanti:
- l’equilibrio socio-emotivo della vittima, che potrà sviluppare sintomi quali ansia, depressione, attacchi di panico, isolamento, ossessioni e depersonalizzazione;
- l’equilibrio psico-fisico attraverso la comparsa di sintomi psico-somatici quali: cefalea, vertigini, tachicardia, disturbi gastrointestinali, alterazioni del sonno, delle funzioni sessuali,
- disturbi del comportamento quali: tendenza alla passività, mancanza di appetito, gesti auto o etero aggressivi, abuso di alcol o farmaci.
L’aggressione alla sfera psichica dell’individuo potrà tradursi in una menomazione alla propria integrità psicofisica, cioè in una condizione di vera e propria psicopatologia (danno biologico) o in una serie di alterazioni del suo modo di essere nelle relazioni lavorative, sociali, e infine familiari che ledono la piena espressione della sua personalità nel mondo esterno (danno esistenziale).
Nel caso in cui il lavoratore mobbizzato veda compromessa, temporaneamente o con postumi permanentemente invalidanti, la propria salute, il datore di lavoro è chiamato a rispondere a pieno titolo in sede civile della lesione all’integrità psicofisica in base agli art. 32 della Costituzione, ma soprattutto in base all’art. 2087 c.c. che regola la responsabilità contrattuale nel rapporto di lavoro e che lo obbliga ad adottare misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. La personalità morale è tutelata inoltre dall’art.2 Cost., e in particolare dall’art. 41 Cost., che sancisce il divieto per l’iniziativa economica privata di recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.
In sede penale, in base al D.Lgs. n. 626/1994 il datore di lavoro è responsabile, insieme ai lavoratori, della sicurezza e della salute del lavoratore durante il lavoro, ed è sanzionato penalmente in caso di omissione.
Per quanto riguarda le vessazioni sul lavoro, sono inoltre sono imputabili di reato tutte quelle condotte che abbiano di per sé rilievo penale: dall’ingiuria (art. 594 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.) alle molestie e molestie telefoniche (art. 660 c.p.), alla violenza sessuale (art. 609bis c.p.), alla violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza (art.616 c.p.), al sequestro di persona (art. 605 c.p.), alle percosse (art. 581 c.p.) alle lesioni personali (art. 582 c.p.) all’omicidio (art.575 c.p.) all’istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.).
Come in ogni altra tipologia di danno alla persona, una volta riconosciuta la responsabilità, civile e/o penale, di un “mobber”, la legge lo obbliga al risarcimento del danno in base agli articoli 2043 c.c. e 185 c.p.
Anche in caso di “corresponsabilità” del lavoratore mobbizzato, non è consentito l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità risarcitoria per danni in caso di condotta negligente o imprudente del soggetto offeso. Le azioni ostili non possono escludersi nemmeno nel caso in cui il dipendente avesse contribuito con il proprio comportamento a creare una situazione di incompatibilità ambientale, ovvero avesse accettato compiti faticosi e stressanti.

Il Danno Esistenziale

Il danno esistenziale (risarcibile in base agli art 2059 c.c. e art. 2 Cost.;) consiste nel peggioramento o nell’impoverimento della qualità della vita di un individuo derivante dalla lesione di valori fondamentali alla persona, costituzionalmente garantiti, e che pregiudica l’effettiva esplicazione della personalità del soggetto nel mondo esterno.
A differenza del danno biologico, il danno esistenziale non riguarda la lesione del bene salute, bensì il peggioramento oggettivamente riscontrabile delle condizioni di esistenza di un individuo, dovuto ad un non poter più fare, o ad un “diminuito ventaglio delle attività realizzatrici in confronto a ciò che avrebbe potuto fare laddove il fatto ingiusto non avesse avuto luogo”.
E’ fondamentale, ai fini risarcitori, che la violazione riguardi interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, di contenuto apprezzabile, che si sostanziano nell’alterazione di attività ritenute fondamentali per lo sviluppo e la piena realizzazione della personalità, quali:
•attività di carattere biologico-sussistenziale
•relazioni affettive e familiari
•relazioni sociali
•attività di carattere culturale e religioso
•attività ludiche e sportive
Le modificazioni dei normali ritmi di vita e delle attività quotidiane del danneggiato producono solitamente uno stato di disagio che, pur non sfociando in una vera e propria patologia, incide negativamente sulla qualità della vita del soggetto. La vittima di danno esistenziale può manifestare dei cambiamenti nella personalità, nel proprio modo di essere, consistenti nel disinteresse per attività prima piacevoli, nel maggior affaticamento, nella tendenza alla passività, nella chiusura in se stesso, in disturbi del sonno, interrogativi sul significato della vita, riduzione dell’appetito, dell’attività sessuale, ecc.
Il nostro intervento di valutazione di risarcimento del danno esistenziale prevede l'accertamento di tali alterazioni comportamentali, la loro relazione con le caratteristiche di personalità del soggetto, con la rilevanza dell’interesse violato, con il valore e il significato che assume quell'interesse all’interno della vita e della storia personale del soggetto, con attività svolte dalla vittima prima dell’evento lesivo e le alterazioni provocate in ambito familiare e sociale.

Danno biologico e danno biologico di natura psichica

Il danno biologico (risarcibile in base agli art 2059 c.c. e art 32 Cost.;), ossia la “menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica” (Sentenza n° 184/86 della Corte Costituzionale).

La lesione temporanea o permanente del bene primario della salute, in sé considerato quale diritto inviolabile dell’uomo (art 32 Cost.), ed estendibile quindi oltre che alla pienezza della vita fisica, all’applicazione della propria personalità nel mondo esterno, alla sfera riproduttiva, alla vita spirituale, affettiva, familiare, sociale, sportiva, è meritevole di risarcimento a prescindere dall’esistenza di eventuali conseguenze sulla capacità reddituale del soggetto.

Il danno biologico, per essere tale, ha come presupposto l’insorgenza di una condizione patologica nello stato di salute, suscettibile di accertamento medico-legale.

Nello specifico, il danno biologico di natura psichica corrisponde alla menomazione, temporanea o permanente, di una o più funzioni psichiche del danneggiato con conseguente impedimento dell’espressione della propria personalità nel mondo esterno.

Il danno psichico consiste in un’alterazione dell’equilibrio psichico del soggetto, nell'insorgenza di un vero e proprio disturbo psicopatologico, che deve essere diagnosticato tramite consulenza tecnica effettuata da professionisti, psicologi o psichiatri forensi, e ricondotto all’evento lesivo che l’ha causato.

Una volta accertata la responsabilità di colui che ha commesso il fatto e l’esistenza di un danno psichico, è difatti fondamentale, ai fini della richiesta risarcitoria, dimostrare il nesso di causalità tra il danno subito, in questo caso la condizione psicopatologica sopraggiunta e il fatto illecito.

Nel caso di un danno biologico di natura fisica, ad esempio una frattura riportata in seguito ad un incidente stradale, sarà relativamente semplice individuare il nesso causale tra il danno e l’evento. Diversamente, sarà molto più complesso dimostrare l’insorgenza di una psicopatologia.

In questo caso il nostro intervento di valutazione del danno psichico si basa su un’attenta analisi delle caratteristiche di personalità del soggetto, delle eventuali patologie presenti prima dell’evento, degli impedimenti sopraggiunti nella propria vita e delle conseguenze psicologiche dovute alla menomazione di aspetti fondamentali alla persona quali attività lavorativa, sociale, legami familiari.

Dr. Andrea Salvucci

venerdì 26 giugno 2009

Consulenze Tecniche per il risarcimento dei danni psichico ed esistenziale.

Attualmente il nostro ordinamento giuridico prevede, oltre al noto Danno Morale, altre due tipologie di Danno Non Patrimoniale, per le quali è possibile richiedere un risarcimento:

1) il Danno Biologico di natura psichica che consiste nella lesione dell’integrità psicofisica, accertabile in sede medico-legale. Il danno psichico è per definizione un danno multifattoriale, il cui fatto illecito è solamente uno dei molti antecedenti causali, è quindi necessaria un’attenta analisi della personalità al fine di individuare il nesso di causa fra l’evento illecito e il danno rilevato, necessario per l’attribuzione del risarcimento.

Per Danno Esistenziale si intende ogni pregiudizio provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendo scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Sono considerati interessi essenziali inscritti nel registro del Danno Esistenziale: Salute, Famiglia, Reputazione, Libertà di pensiero, Affetti e reciproca solidarietà, Lavoro.


Gli ambiti in cui può essere chiesto un risarcimento per danno biologico o esistenziale sono moltissimi, in quanto comprendono in sé qualsiasi danno dovuto a comportamento ingiusto altrui che produca una sofferenza nella vita dell’individuo, o una lesione dell’integrità psicofisica, o un peggioramento della qualità della vita di un individuo derivante dalla lesione di valori fondamentali alla persona, costituzionalmente garantiti. Rientrano quindi in queste categorie i seguenti ambiti:

Danno da lutto
Infortunistica Stradale
Infortunistica professionale
Danno da colpa professionale
Danno da Mobbing lavorativo
Danno da Mobbing familiare e coniugale
Danno da demansionamento
Danno da wrongful life
Danno ambientale
Danno alla reputazione
Danno estetico
Danno alla sfera sessuale
Maltrattamento su donne o minori
Abuso su donne o minori
Tutela della Privacy

Test psicologici


I reattivi mentali sono degli strumenti psicodiagnostici che permettono di effettuare una valutazione sia quantitativa, sia qualitativa dei processi psichici di un individuo.
Tale misurazione viene definita psicometrica, in quanto inserita all’interno di una scala di punteggi costruita sui valori medi ottenuti da un campione di soggetti che rappresenta significativamente la popolazione di appartenenza.
Solitamente i reattivi mentali vengono suddivisi in due grandi categorie:
I test di livello o di efficienza, che misurano le capacità intellettive di un individuo o un eventuale grado di deterioramento mentale.
I test di personalità, che permettono di approfondire aspetti della vita affettiva e atteggiamenti relazionali, evidenziandone le caratteristiche “normali” e quelle psicopatologiche. Questi ultimi possono essere ulteriormente suddivisi in:
Test obiettivi: questionari e inventari di personalità basati su semplici domande a cui il soggetto deve rispondere, e che vertono su molteplici aspetti della vita psichica, relazionale, lavorativa, affettiva.
Test proiettivi: test basati su stimoli ambigui, poco definiti che il soggetto attraverso un movimento proiettivo organizza percettivamente.
Un esame psicodiagnostico accurato della personalità, generalmente prevede l’impiego di più colloqui e di una batteria di test che comprenda sia test di livello, sia test di personalità obiettivi e proiettivi. In questo modo è possibile integrare e completare le informazioni che i singoli reattivi offrono sulla struttura psichica del soggetto e giungere ad una diagnosi corretta.
Nel caso in cui lo psicodiagnosta voglia indagare la presenza di disturbi specifici (si pensi all’ansia) o particolari funzioni e capacità del soggetto (come ad esempio la memoria o l’apprendimento scolastico), sceglierà uno o più strumenti diagnostici ritenuti adeguati al fine diagnostico.
In ogni caso la diagnosi testologica deve essere sempre confermata dai dati clinici emersi durante i colloqui. La descrizione dei processi mentali e il funzionamento psichico globale ottenuti dai test, possono trovare un significato solamente all’interno della storia personale dell'individuo, del suo modo di vivere relazioni, affetti ed esperienze, con particolare attenzione alle caratteristiche del contesto familiare e sociale all'interno del quale il soggetto vive. E’ possibile, infatti, che situazioni conflittuali dipendano non solo da disposizioni interne psicopatologiche, ma da conflitti interpersonali, come spesso accade tra coniugi in via di separazione o in famiglie problematiche.
L’utilizzo dei test permette di individuare sia gli aspetti funzionali sia quelli disfunzionali della personalità di un individuo, di coglierne le risorse effettivamente disponibili e quelle potenziali, i punti deboli ed i punti forza, fornendo preziosi indicatori al fine di individuare il trattamento clinico adeguato. La diagnosi, in questo senso viene intesa come diagnosi di una progettualità che prevede una particolare attenzione alla valutazione prognostica, al tipo di trattamento idoneo, rispettando e stimolando le risorse autonome dell’individuo.
L’utilizzo e l’interpretazione dei test, in particolare dei test proiettivi è molto complessa, e richiede preparazione e competenze non solo testologiche e psicometriche, ma anche e soprattutto cliniche, psicopatologiche e psicodinamiche, facendo bene attenzione ad integrare elementi statistico-standardizzati normativi con elementi contenutistici. E’ fondamentale quindi che i test siano somministrati da un professionista esperto, che abbia effettuato un apposito training.
Le psicodiagnosi effettuate nel nostro Studio di Psicologia si avvalgono dei test più frequentemente adoperati nella clinica ed in ambito forense, riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale come validi ed attendibili, basati su rigorosi studi e costanti aggiornamenti.
I test che utilizziamo per gli adulti sono:
RORSCHACH
MMPI, MMPI2
Test Grafici (Figura Umana, Albero, Famiglia),
Wartegg
WAIS-R
Bender,
T.A.T.
Matrici di Raven.
Reattivi mentali utilizzati per infanzia e adolescenza:
RORSCHACH,
Test Grafici (Figura Umana, Albero, Famiglia),
WISC-R,
WPPSI
Bender,
MMPI-A
Wartegg
C.A.T.
Scale specifiche per la valutazione di ansia e depressione
Beck Depression Inventory
Hamilton Depression Scale
Hamilton Anxiety Scal
“Self-rating anxiety State” di Zung
S.T.A.I. Questionario per la valutazione dell’ansia di stato e di tratto.