sabato 27 giugno 2009

Il Danno Esistenziale

Il danno esistenziale (risarcibile in base agli art 2059 c.c. e art. 2 Cost.;) consiste nel peggioramento o nell’impoverimento della qualità della vita di un individuo derivante dalla lesione di valori fondamentali alla persona, costituzionalmente garantiti, e che pregiudica l’effettiva esplicazione della personalità del soggetto nel mondo esterno.
A differenza del danno biologico, il danno esistenziale non riguarda la lesione del bene salute, bensì il peggioramento oggettivamente riscontrabile delle condizioni di esistenza di un individuo, dovuto ad un non poter più fare, o ad un “diminuito ventaglio delle attività realizzatrici in confronto a ciò che avrebbe potuto fare laddove il fatto ingiusto non avesse avuto luogo”.
E’ fondamentale, ai fini risarcitori, che la violazione riguardi interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, di contenuto apprezzabile, che si sostanziano nell’alterazione di attività ritenute fondamentali per lo sviluppo e la piena realizzazione della personalità, quali:
•attività di carattere biologico-sussistenziale
•relazioni affettive e familiari
•relazioni sociali
•attività di carattere culturale e religioso
•attività ludiche e sportive
Le modificazioni dei normali ritmi di vita e delle attività quotidiane del danneggiato producono solitamente uno stato di disagio che, pur non sfociando in una vera e propria patologia, incide negativamente sulla qualità della vita del soggetto. La vittima di danno esistenziale può manifestare dei cambiamenti nella personalità, nel proprio modo di essere, consistenti nel disinteresse per attività prima piacevoli, nel maggior affaticamento, nella tendenza alla passività, nella chiusura in se stesso, in disturbi del sonno, interrogativi sul significato della vita, riduzione dell’appetito, dell’attività sessuale, ecc.
Il nostro intervento di valutazione di risarcimento del danno esistenziale prevede l'accertamento di tali alterazioni comportamentali, la loro relazione con le caratteristiche di personalità del soggetto, con la rilevanza dell’interesse violato, con il valore e il significato che assume quell'interesse all’interno della vita e della storia personale del soggetto, con attività svolte dalla vittima prima dell’evento lesivo e le alterazioni provocate in ambito familiare e sociale.

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