Il danno biologico (risarcibile in base agli art 2059 c.c. e art 32 Cost.;), ossia la “menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica” (Sentenza n° 184/86 della Corte Costituzionale).
La lesione temporanea o permanente del bene primario della salute, in sé considerato quale diritto inviolabile dell’uomo (art 32 Cost.), ed estendibile quindi oltre che alla pienezza della vita fisica, all’applicazione della propria personalità nel mondo esterno, alla sfera riproduttiva, alla vita spirituale, affettiva, familiare, sociale, sportiva, è meritevole di risarcimento a prescindere dall’esistenza di eventuali conseguenze sulla capacità reddituale del soggetto.
Il danno biologico, per essere tale, ha come presupposto l’insorgenza di una condizione patologica nello stato di salute, suscettibile di accertamento medico-legale.
Nello specifico, il danno biologico di natura psichica corrisponde alla menomazione, temporanea o permanente, di una o più funzioni psichiche del danneggiato con conseguente impedimento dell’espressione della propria personalità nel mondo esterno.
Il danno psichico consiste in un’alterazione dell’equilibrio psichico del soggetto, nell'insorgenza di un vero e proprio disturbo psicopatologico, che deve essere diagnosticato tramite consulenza tecnica effettuata da professionisti, psicologi o psichiatri forensi, e ricondotto all’evento lesivo che l’ha causato.
Una volta accertata la responsabilità di colui che ha commesso il fatto e l’esistenza di un danno psichico, è difatti fondamentale, ai fini della richiesta risarcitoria, dimostrare il nesso di causalità tra il danno subito, in questo caso la condizione psicopatologica sopraggiunta e il fatto illecito.
Nel caso di un danno biologico di natura fisica, ad esempio una frattura riportata in seguito ad un incidente stradale, sarà relativamente semplice individuare il nesso causale tra il danno e l’evento. Diversamente, sarà molto più complesso dimostrare l’insorgenza di una psicopatologia.
In questo caso il nostro intervento di valutazione del danno psichico si basa su un’attenta analisi delle caratteristiche di personalità del soggetto, delle eventuali patologie presenti prima dell’evento, degli impedimenti sopraggiunti nella propria vita e delle conseguenze psicologiche dovute alla menomazione di aspetti fondamentali alla persona quali attività lavorativa, sociale, legami familiari.
Dr. Andrea Salvucci
sabato 27 giugno 2009
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