giovedì 2 luglio 2009

Infortuni sul lavoro

L’art. 2087 c.c. obbliga il datore di lavoro a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti. Tale norma pone a carico del datore di lavoro dei precisi obblighi di garanzia e protezione ai fini individuali, aggravando quindi il reato, rendendolo perseguibile d’ufficio.
La responsabilità datoriale ha natura contrattuale, per cui è lo stesso datore di lavoro, in base all’art. 1218 c.c., che ha l’onere di provare che l’inadempimento della prestazione contrattuale è dipeso a causa a lui non imputabile. Il lavoratore deve invece provare l’esistenza del danno, cioè la lesione dell’integrità psicofisica e il nesso di causalità tra prestazione lavorativa e danno sia esso danno biologico o danno esistenziale.
Il D.Lgs. 626 del 1994, sancisce l’importanza della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. L’ambiente di lavoro deve garantire il benessere psicofisico dei lavoratori.
Il D.Lgs. 38 del 2000 “Disposizioni in materia di assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali”, riporta delle tabelle di valutazione degli infortuni e delle malattie professionali, tenendo conto per la prima volta nella storia di tale materia, oltre alla perdita della capacità lavorativa, anche del danno biologico di natura psichica.
Anche un danno psichico derivante da azioni di mobbing potrebbe essere indennizzabile dall’Inail, pur non essendo presente nelle tabelle di tale Decreto in quanto l’art.10 del D.Lgs. 38/2000 definisce “malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle, delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale”.

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